Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Le province di Livorno e Grosseto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria

 

Pag. 6

dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno, il quale ha il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure sono improrogabilmente completate prima delle elezioni degli organi delle due province di cui al comma 1 e della provincia dell'Arcipelago toscano.
      3. Fino alla data delle elezioni di cui all'articolo 3, gli organi delle province di Livorno e di Grosseto continuano a esercitare le proprie funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle circoscrizioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.